Art. 2212 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 2212 c.c. (Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi) approfondisci

Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell'imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali.
Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse dell'imprenditore.