Art. 220 disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 220 disp.att.c.p.p. (Attività ispettive e di vigilanza)
1. Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice.