Art. 220 DPR 115-2002

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Art. 220 DPR 115-2002 (Annullamento per insussistenza) approfondisci

1. In tutti i casi in cui il credito è estinto legalmente, l'ufficio provvede direttamente all'annullamento ai sensi dell'articolo 267, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
2. Se il credito è già iscritto a ruolo è discaricato automaticamente.