Art. 2208 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2208 c.c. (Responsabilità personale dell'institore)
L'institore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall'institore, che siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto.