Art. 2205 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 2205 c.c. (Obblighi dell'institore) approfondisci

Per le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto, l'institore è tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle disposizioni riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili.