Art. 2205 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2205 c.c. (Obblighi dell'institore)
Per le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto, l'institore è tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle disposizioni riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili.