Art. 2203 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 2203 c.c. (Preposizione institoria) approfondisci

E' institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale.
La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa.
Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto.