Art. 21 RD 1669-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 21 RD 1669-1933 (Legge Cambiaria)
La persona contro la quale sia promossa azione cambiaria non può opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali col traente o con i portatori precedenti a meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore.