Art. 21 DLT 171-2005
Da Diritto Pratico.
Art. 21 DLT 171-2005 (Trasferimento di iscrizione e cancellazione dai registri)
1. Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unità da diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico il proprietario, o un suo legale rappresentante, deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione dell'unità.
2. La cancellazione delle unità da diporto dai registri di iscrizione può avvenire:
a) per vendita o trasferimento all'estero;
b) per demolizione;
c) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti;
d) per passaggio ad altro registro;
e) per perdita effettiva o presunta.
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* vai all'articolo successivo: Art. 22 DLT 171-2005 (Documenti di navigazione e tipi di navigazione)