Art. 21 DLT 104-2010
Da Diritto Pratico.
Art. 21 DLT 104-2010 (Commissario ad acta)
1. Nell’ambito della propria giurisdizione, il giudice amministrativo, se deve sostituirsi all’amministrazione, può nominare come proprio ausiliario un commissario ad acta. Si applica l’ articolo 20, comma 2.