Art. 219 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 219 c.c. (Prova della proprietà dei beni)
Il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene.
I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi.