Art. 2194 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 2193 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 2195 c.c.

Art. 2194 c.c. (Inosservanza dell'obbligo d'iscrizione) approfondisci

Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila.