Art. 2194 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2194 c.c. (Inosservanza dell'obbligo d'iscrizione)
Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila.