Art. 2188 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 2188 c.c. (Registro delle imprese) approfondisci

E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.
Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.
Il registro è pubblico.