Art. 2188 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2188 c.c. (Registro delle imprese)
E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.
Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.
Il registro è pubblico.