Art. 2184 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 2184 c.c. (Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili) approfondisci

Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.