Art. 2182 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 2182 c.c. (Conferimento del bestiame) approfondisci

Nella soccida parziaria il bestiame è conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute.
Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo conferimento.