Art. 2180 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2180 c.c. (Scioglimento del contratto)
Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento, ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto, quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto.