Art. 2172 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 2172 c.c. (Durata del contratto) approfondisci

Se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida ha la durata di tre anni.
Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.
Se non è data disdetta, il contratto s'intende rinnovato di anno in anno.