Art. 2170 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 2169 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 2171 c.c.

Art. 2170 c.c. (Nozione) approfondisci

Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano.
L'accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto. § 2 Della soccida semplice