Art. 2165 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2165 c.c. (Durata)
La colonia parziaria è contratta per il tempo necessario affinchè il colono possa svolgere e portare a compimento un ciclo normale di rotazione delle colture praticate nel fondo.
Se non si fa luogo a rotazione di colture, la colonia non può avere una durata inferiore a due anni.