Art. 215 c.p.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 214 c.p. vai all'articolo successivo: Art. 216 c.p.

Art. 215 c.p. (Specie) approfondisci

Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.
Sono misure di sicurezza detentive:
1. l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro ;
2. il ricovero in una casa di cura e di custodia ;
3. il ricovero in un manicomio giudiziario ;
4. il ricovero in un riformatorio giudiziario.
Sono misure di sicurezza non detentive:
1. la libertà vigilata ;
2. il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province ;
3. il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche ;
4. l'espulsione dello straniero dallo Stato.
Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.