Art. 2156 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2156 c.c. (Vendita dei prodotti)
La vendita dei prodotti, che in conformità degli usi non si dividono in natura, è fatta dal concedente previo accordo col mezzadro e, in mancanza, sulla base del prezzo di mercato.
La divisione si effettua sul ricavato della vendita, dedotte le spese.