Art. 2148 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 2147 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 2149 c.c.

Art. 2148 c.c. (Obblighi di residenza e di custodia) approfondisci

Il mezzadro ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel podere con la famiglia colonica.
Egli deve custodire il podere e mantenerlo in normale stato di produttività. Egli deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente, con la diligenza del buon padre di famiglia, e non può, senza il consenso del concedente o salvo uso contrario, svolgere attività a suo esclusivo profitto o compiere prestazioni a favore di terzi.