Art. 213 disp.att.c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 213 disp.att.c.p.c. (Decisione delle cause davanti al giudice d'appello)
Il giudice, se la sentenza impugnata è definitiva, decide secondo gli articoli 353 e seguenti del codice.
Con la sentenza che conferma o riforma una sentenza interlocutoria senza chiudere il processo, il giudice di appello rimette le parti davanti al giudice di primo grido, fissando il termine perentorio per la riassunzione.