Art. 213 disp.att.c.p.c.

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Art. 213 disp.att.c.p.c. (Decisione delle cause davanti al giudice d'appello) approfondisci

Il giudice, se la sentenza impugnata è definitiva, decide secondo gli articoli 353 e seguenti del codice.
Con la sentenza che conferma o riforma una sentenza interlocutoria senza chiudere il processo, il giudice di appello rimette le parti davanti al giudice di primo grido, fissando il termine perentorio per la riassunzione.