Art. 212 disp.att.c.p.p.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 211 disp.att.c.p.p. vai all'articolo successivo: Art. 214 disp.att.c.p.p.

Art. 212 disp.att.c.p.p. (Costituzione di parte civile e intervento ) approfondisci

nel processo) 1. Quando leggi o decreti consentono la costituzione di parte civile o l'intervento nel processo penale al di fuori delle ipotesi indicate nell'articolo 74 del codice, è consentito solo l'intervento nei limiti e alle condizioni previsti dagli articoli 91, 92, 93 e 94 del codice. 2. Resta in vigore l'articolo 240 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267.