Art. 2117 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2117 c.c. (Fondi speciali per la previdenza e l'assistenza)
I fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro. § 4 Dell'estinzione del rapporto di lavoro