Art. 211-bis disp.att.c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 211-bis disp.att.c.c.
Il secondo periodo dell'articolo 2441, settimo comma, del codice non si applica alle azioni detenute, alla data del 7 marzo 1992, dai soggetti indicati nel medesimo comma, con obbligo di offrirle agli azionisti.