Art. 2105 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2105 c.c. (Obbligo di fedeltà)
Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, nè divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.