Art. 2100 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 2099 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 2101 c.c.

Art. 2100 c.c. (Obbligatorietà del cottimo) approfondisci

Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.
Le norme corporative determinano i rami di produzione e i casi in cui si verificano le condizioni previste nel comma precedente e stabiliscono i criteri per la formazione delle tariffe.