Art. 21-quater L 241-1990

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 21-ter L 241-1990 vai all'articolo successivo: Art. 21-quinquies L 241-1990

Art. 21-quater L 241-1990 (Efficacia ed esecutività del provvedimento) approfondisci

1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonchè ridotto per sopravvenute esigenze.