Art. 20 disp.att.c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 20 disp.att.c.c.
Chiusa la liquidazione, il presidente del tribunale ordina la cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361.