Art. 20 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 20 c.p.c. (Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione)
Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.