Art. 20 L 247-2012

Da Diritto Pratico.

Art. 20 L 247-2012 (Sospensione dall'esercizio professionale) approfondisci

1. Sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica: l'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l'avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l'avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500.000 abitanti.
2. L'avvocato iscritto all'albo può sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale.
3. Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, è fatta annotazione nell'albo.

* vai all'articolo precedente: Art. 19 L 247-2012 (Eccezioni alle norme sulla incompatibilità)
* vai all'articolo successivo: Art. 21 L 247-2012 (Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense)

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