Art. 20 Codice Deontologico Forense
Da Diritto Pratico.
Art. 20 Codice Deontologico Forense (Responsabilità disciplinare)
La violazione dei doveri di cui ai precedenti articoli costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste nei titoli II, III, IV, V, VI di questo codice.