Art. 209 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 209 c.p.c. (Chiusura dell'assunzione)
Il giudice istruttore dichiara chiusa l'assunzione quando sono eseguiti i mezzi ammessi o quando, dichiarata la decadenza di cui all'articolo precedente, non vi sono altri mezzi da assumere, oppure quando egli ravvisa superflua, per i risultati già raggiunti, la ulteriore assunzione.
§ 3 Dell'esibizione delle prove