Art. 2098 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2098 c.c. (Violazione delle norme sul collocamento dei lavoratori)
Il contratto di lavoro stipulato senza l'osservanza delle disposizioni concernenti la disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro può essere annullato, salva l'applicazione delle sanzioni penali.
La domanda di annullamento è proposta dal pubblico ministero, su denunzia dell'ufficio di collocamento, entro un anno dalla data dell'assunzione del prestatore di lavoro. § 2 Dei diritti e degli obblighi delle parti