Art. 2095 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2095 c.c. (Categorie dei prestatori di lavoro)
I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai.
Le leggi speciali e le norme corporative, in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie.