Art. 207 DLT 58-1998
Art. 207 DLT 58-1998 (Patti parasociali)
1. I patti parasociali previsti dall'articolo 122 ed esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo articolo sono depositati presso il registro delle imprese entro un mese da tale data.
2. I patti parasociali a tempo determinato esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto restano efficaci fino al termine finale pattuito, ma comunque non oltre il 1° luglio 2001.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, l'articolo 123 si applica ai patti anche a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
* vai all'articolo precedente: Art. 206 DLT 58-1998 (Disposizioni applicabili alle società quotate in mercati diversi dalla borsa)
* vai all'articolo successivo: Art. 208 DLT 58-1998 (Deleghe di voto, azioni di risparmio, collegio sindacale e revisione contabile)