Art. 205 disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 205 disp.att.c.p.p. (Richiesta del testo di leggi straniere)
1. L'autorità giudiziaria, per ragioni di ufficio, può richiedere al ministro di grazia e giustizia il testo di leggi straniere.