Art. 205 disp.att.c.p.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 205 disp.att.c.p.p. (Richiesta del testo di leggi straniere) approfondisci

1. L'autorità giudiziaria, per ragioni di ufficio, può richiedere al ministro di grazia e giustizia il testo di leggi straniere.