Art. 205 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 204 c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 206 c.p.c.

Art. 205 c.p.c. (Risoluzione degli incidenti relativi alla prova) approfondisci

Il giudice che procede all'assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato a norma dell'articolo 203, pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa.