Art. 205 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 205 c.p.c. (Risoluzione degli incidenti relativi alla prova)
Il giudice che procede all'assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato a norma dell'articolo 203, pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa.