Art. 205 DLGS 14-2019
Da Diritto Pratico.
Art. 205 DLGS 14-2019 (Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo)
1. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda. 2. La comunicazione contiene anche la sintetica esposizione delle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.