Art. 205 DLGS 14-2019

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Art. 205 DLGS 14-2019 (Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo) approfondisci

1. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda. 2. La comunicazione contiene anche la sintetica esposizione delle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.