Art. 2050 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2050 c.c. (Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose)
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.