Art. 2044 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2044 c.c. (Legittima difesa)
Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sè o di altri.
Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa.
Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.