Art. 203 c.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 203 c.p. (Pericolosità sociale) approfondisci

Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.
La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133.