Art. 2036 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 2035 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 2037 c.c.

Art. 2036 c.c. (Indebito soggettivo) approfondisci

Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito.
Chi ha ricevuto l'indebito è anche tenuto a restituire i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede.
Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore.