Art. 202 disp.att.c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 202 disp.att.c.c.
Le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro V del codice si applicano anche ai rapporti di prestazione d'opera intellettuale in corso al giorno dell'entrata in vigore del codice stesso, salva l'osservanza delle leggi speciali.