Art. 202 disp.att.c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 201 disp.att.c.c. vai all'articolo successivo: Art. 203 disp.att.c.c.

Art. 202 disp.att.c.c. approfondisci

Le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro V del codice si applicano anche ai rapporti di prestazione d'opera intellettuale in corso al giorno dell'entrata in vigore del codice stesso, salva l'osservanza delle leggi speciali.