Art. 202 DLGS 14-2019
Da Diritto Pratico.
Art. 202 DLGS 14-2019 (Effetti della domanda)
1. La domanda di cui all'articolo 201 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale e fino all'esaurimento dei giudizi e delle operazioni che proseguono dopo il decreto di chiusura a norma dell'articolo 235.