Art. 2026 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 2026 c.c. (Pegno) approfondisci

La costituzione in pegno di un titolo nominativo può farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola «in garanzia» o altra equivalente.
Il giratario in garanzia non può trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura.