Art. 2018 c.c.

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Art. 2018 c.c. (Diritti del ricorrente durante il termine per l'opposizione) approfondisci

Durante il termine stabilito dall'art. 2016, il ricorrente può compiere tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti, e, se il titolo è scaduto o pagabile a vista, può esigerne il pagamento mediante cauzione o chiedere il deposito giudiziario della somma.