Art. 2018 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2018 c.c. (Diritti del ricorrente durante il termine per l'opposizione)
Durante il termine stabilito dall'art. 2016, il ricorrente può compiere tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti, e, se il titolo è scaduto o pagabile a vista, può esigerne il pagamento mediante cauzione o chiedere il deposito giudiziario della somma.