Art. 200 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 199 c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 201 c.p.c.

Art. 200 c.p.c. (Mancata conciliazione) approfondisci

Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita ... nel termine fissato dal giudice istruttore.
Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.