Art. 2007 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 2007 c.c. (Distruzione del titolo) approfondisci

Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha diritto di chiedere all'emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente.
Le spese sono a carico del richiedente.
Se la prova della distruzione non è raggiunta, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.