Art. 1 disp.att.c.p.p.

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Art. 1 disp.att.c.p.p. (Modalità di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati) approfondisci

1. Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice, il distretto di corte d'appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente è determinato sulla base della tabella A allegata alle presenti norme.