Art. 1 disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 1 disp.att.c.p.p. (Modalità di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati)
1. Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice, il distretto di corte d'appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente è determinato sulla base della tabella A allegata alle presenti norme.